Sono sempre di più le aziende, gli uffici e gli e-commerce che si avvalgono di personale che lavora al videoterminale, cioè dinanzi al computer, per espletare le pratiche online che rappresentano il core business di ogni attività.
Se da un lato la digitalizzazione dei servizi ha creato nuovi sbocchi lavorativi, d’altro lato bisogna considerare che lavorare per tante ore dinanzi ad un computer comporta dei rischi. Il vuoto legislativo esistente fino a poco tempo fa è stato colmato con il D. lgs. 81/08 che fissa dei paletti da rispettare.
Analizziamo meglio cosa dice il disegno legislativo e quali sono gli obblighi per i datori di lavoro insieme ai consulenti in sicurezza sul lavoro a Udine di SINE Sicurezza.
La normativa sul lavoro al videoterminale
Il D. lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo VII “Attrezzature munite di videoterminali”, regolamenta il lavoro al videoterminale e definisce i rischi connessi secondo tre punti:
- disposizioni generali;
- obblighi per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti;
- sanzioni.
La stessa Inail ha stabilito delle linee guida da seguire per utilizzare nel modo corretto i videoterminali a tutela della salute e della sicurezza degli operatori.
Ai sensi dell’articolo 174 del D. lgs. 81/08 il datore di lavoro ha il dovere di analizzare le postazioni di lavoro, valutando la presenza di potenziali rischi derivanti dal lavoro al videoterminale. Successivamente deve adottare le contromisure necessarie per minimizzare i rischi riscontrati, tenendo conto della loro incidenza sulla salute degli operatori. Infine deve organizzare e predisporre i posti di lavoro secondo i requisiti minimi indicati nell’allegato XXXIV.
Quali sono i principali rischi per chi lavora al videoterminale?
Al di là degli obblighi previsti per il datore di lavoro, è opportuno che gli stessi operatori conoscano i rischi per adottare dei comportamenti virtuosi.
I rischi maggiori sono per gli occhi, che vengono sottoposti ad uno stress non da poco. Bisogna fare attenzione anche ai problemi posturali, derivanti appunto da una postura scorretta, e ai rischi causati dalle condizioni ergonomiche della postazione.
Lavorare tante ore davanti ad un pc determina un significativo affaticamento mentale ma anche fisico. Infine bisogna tenere in considerazione i rischi derivanti dalle condizioni igieniche dell’ambiente circostante.
Tutti questi rischi non dipendono dal singolo videoterminale, ma da un serie di elementi circostanti come:
- componenti del videoterminale come schermo, tastiera e le eventuali periferiche;
- caratteristiche dei software usati;
- caratteristiche della postazione, come sedia e scrivania;
- caratteristiche dell’ambiente circostante come illuminazione, rumori molesti, microclima e areazione.
Cosa possono fare i lavoratori per ridurre i rischi precedentemente elencati? Per prima cosa è opportuno dotarsi di una postazione confortevole ed ergonomica. Ecco una serie di consigli che possono tornare molto utili:
- regolare la sedia in modo tale da mantenere le gambe a 90° e i piedi ben poggiati a terra (un poggiapiedi sarebbe l’ideale);
- regolare lo schienale in modo che sostenga adeguatamente l’intera zona lombare;
- posizionare la tastiera in modo tale che lasci almeno 15 cm per gli avambracci, che devono essere ben poggiati durante la digitazione;
- mantenere una distanza di almeno 50-70 cm tra il videoterminale e gli occhi;
- regolare il monitor per fare in modo che sia leggermente più basso rispetto all’altezza degli occhi;
- selezionare luminosità, colore e contrasto dello schermo in modo da non disturbare e stressare eccessivamente gli occhi;
- regolare le tende per far entrare la luce naturale, sempre preferibile alla luce artificiale;
- collocare gli schermi a 90° rispetto alle finestre per godere appieno della luce naturale.
La legge stabilisce che i lavoratori al videoterminale hanno diritto ad una pausa di 15 minuti dopo 120 minuti di lavoro continuativo. La pausa viene considerata parte integrante dell’orario lavorativo e comprende anche l’intervallo di 10 minuti se l’orario giornaliero supera le 6 ore, come previsto dal D. lgs. 66 del 2003.